Esenzione dal visto di 30 giorni per la Thailandia, aggiornata per il 2026

L'esenzione speciale di 60 giorni del 15 luglio 2024 per turismo, lavoro o affari a breve termine è stata annullata. I passaporti elencati ora hanno diritto a 30 giorni solo per turismo.

Accordi bilaterali di esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari

14 giorni2

1.Cambogia
2.Myanmar

(Solo tramite aeroporti internazionali)

30 giorni10

1.Cina
2.Hong Kong
3.Kazakistan
4.Laos PDR
5.Macao
6.Mongolia
7.Russia
8.Malesia
9.Vietnam
10.Timor-Leste

90 giorni5

1.Argentina
2.Brasile
3.Cile
4.Perù
5.Repubblica di Corea (ROK)

Esenzione dal visto di 30 giorni*60

  1. 1.Australia
  2. 2.Austria
  3. 3.Bahrein
  4. 4.Belgio
  5. 5.Bulgaria
  6. 6.Bhutan
  7. 7.Brunei
  8. 8.Canada
  9. 9.Croazia
  10. 10.Cipro
  11. 11.Repubblica Ceca
  12. 12.Danimarca
  13. 13.Estonia
  14. 14.Figi
  15. 15.Finlandia
  16. 16.Francia
  17. 17.Georgia
  18. 18.Germania
  19. 19.Grecia
  20. 20.Ungheria
  21. 21.Islanda
  22. 22.Indonesia
  23. 23.India
  24. 24.Irlanda
  25. 25.Israele
  26. 26.Italia
  27. 27.Giappone
  28. 28.Giordania
  29. 29.Kuwait
  30. 30.Kirghizistan
  31. 31.Lettonia
  32. 32.Liechtenstein
  33. 33.Lituania
  34. 34.Lussemburgo
  35. 35.Malta
  36. 36.Malesia
  37. 37.Maldive
  38. 38.Paesi Bassi
  39. 39.Nuova Zelanda
  40. 40.Norvegia
  41. 41.Oman
  42. 42.Filippine
  43. 43.Polonia
  44. 44.Portogallo
  45. 45.Qatar
  46. 46.Romania
  47. 47.Arabia Saudita
  48. 48.Singapore
  49. 49.Slovacchia
  50. 50.Slovenia
  51. 51.Sudafrica
  52. 52.Spagna
  53. 53.Svezia
  54. 54.Svizzera
  55. 55.Taiwan
  56. 56.Turchia
  57. 57.Ucraina
  58. 58.Emirati Arabi Uniti
  59. 59.Regno Unito
  60. 60.Stati Uniti

* Concesso unilateralmente

Visto all'arrivo (VoA) 15 giorni (3 paesi)

  • Idoneo per il visto all'arrivo (VoA)
  • Costo 2,000 THB
Azerbaigian
Bielorussia
Serbia

Esenzione dal visto di 15 giorni (2 paesi)

Seychelles
Mauritius

Ingressi via frontiera terrestre per 30 giorni: due volte l'anno, eccetto Malesia, Brunei, Indonesia e Singapore.

Documenti della Gazzetta Reale

Pagina 28

Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Cancellazione della Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024)

Considerato che è opportuno abrogare l'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale, tenendo conto della sicurezza nazionale, dell'economia e della promozione del turismo del Paese;

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge sull'Immigrazione, B.E. 2522 (1979), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. La Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esentati dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024), è abrogata.

Clausola 2. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 31

Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni

Considerato che è opportuno rivedere l'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale, tenendo conto della sicurezza nazionale, dell'economia nonché della promozione del turismo del Paese;

Ai sensi della clausola 13 del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. Sono abrogati i seguenti:

(1) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, datata 4 marzo B.E. 2562 (2019);

(2) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni (n. 2), datata 21 giugno B.E. 2565 (2022).

Clausola 2. L'elenco dei Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni è designato come segue:

(1) Commonwealth dell'Australia

(2) Repubblica d'Austria

(3) Regno del Bahrein

(4) Regno del Belgio

(5) Repubblica di Bulgaria

(6) Regno del Bhutan

(7) Brunei Darussalam

(8) Canada

(9) Repubblica di Croazia

(10) Repubblica di Cipro

(11) Repubblica Ceca

(12) Regno di Danimarca

(13) Repubblica di Estonia

(14) Repubblica delle Figi

(15) Repubblica di Finlandia

(16) Repubblica di Francia

(17) Georgia

(18) Repubblica Federale di Germania

(19) Repubblica Ellenica (Grecia)

(20) Ungheria

(21) Repubblica d'Islanda

(22) Repubblica d'Indonesia

(23) Repubblica dell'India

(24) Irlanda

(25) Stato di Israele

(26) Repubblica Italiana

(27) Giappone

(28) Regno Hashemita di Giordania

(29) Stato del Kuwait

(30) Repubblica Kirghisa (Kirghizistan)

(31) Repubblica di Lettonia

(32) Principato del Liechtenstein

(33) Repubblica di Lituania

(34) Granducato di Lussemburgo

(35) Repubblica di Malta

(36) Malesia

(37) Repubblica delle Maldive

(38) Regno dei Paesi Bassi

(39) Nuova Zelanda

(40) Regno di Norvegia

(41) Sultanato dell'Oman

(42) Repubblica delle Filippine

(43) Repubblica di Polonia

(44) Repubblica del Portogallo

(45) Stato del Qatar

(46) Romania

(47) Regno dell'Arabia Saudita

(48) Repubblica di Singapore

(49) Repubblica Slovacca (Slovacchia)

(50) Repubblica di Slovenia

(51) Repubblica del Sudafrica

(52) Regno di Spagna

(53) Regno di Svezia

(54) Confederazione Svizzera

(55) Taiwan

(56) Repubblica di Turchia

(57) Ucraina

(58) Emirati Arabi Uniti

(59) Regno Unito

(60) Stati Uniti d'America

Clausola 3. I titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che sono esentati dai requisiti di visto per motivi turistici e che sono autorizzati a entrare temporaneamente nel Regno ai sensi della clausola 2, nel caso di ingresso attraverso un varco designato presso un controllo di immigrazione o a un posto di confine terrestre, possono entrare nel Regno non più di due volte per anno solare, salvo che una persona avente la nazionalità della Malaysia, del Brunei Darussalam, della Repubblica di Indonesia o della Repubblica di Singapore, o una persona avente la nazionalità di un altro Paese designato dal Ministro, possa entrare nel Regno più di due volte per anno solare.

Clausola 4. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 29

Vol. 143
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31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a quindici giorni

Considerato che si ritiene opportuno procedere in tal senso per promuovere le relazioni internazionali e tutelare gli interessi complessivi del Regno di Thailandia, sulla base della reciprocità;

Ai sensi della clausola 13 del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. L'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a quindici giorni è designato come segue:

(1) Repubblica delle Seychelles

(2) Repubblica di Mauritius

Clausola 2. I titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che sono esentati dai requisiti di visto per motivi turistici e che sono autorizzati a entrare temporaneamente nel Regno ai sensi della clausola 1, nel caso di ingresso attraverso un varco designato presso un controllo di immigrazione o a un posto di confine terrestre, possono entrare nel Regno non più di due volte per anno solare, fatto salvo il caso in cui una persona avente la nazionalità di un Paese designato dal Ministro possa entrare nel Regno più di due volte per anno solare.

Clausola 3. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 30

Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione

Considerato che è opportuno rivedere l'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale;

Ai sensi della clausola 6, secondo comma, del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. La Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024), è abrogata.

Clausola 2. L'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione è designato come segue:

(1) Repubblica dell'Azerbaigian

(2) Repubblica di Bielorussia

(3) Repubblica di Serbia

Clausola 3. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pacchetto in giornata

Altre tre notifiche pubblicate insieme alla modifica da 60 a 30 giorni

  • Un'esenzione turistica di 15 giorni per Seychelles e Mauritius. Gli ingressi via terra o attraverso posti di controllo designati sono limitati a due volte per anno solare; questa notifica non menziona l'eccezione dell'ASEAN.
  • Visto all'arrivo limitato ad Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Queste notifiche non fissano un limite di frequenza delle visite né una durata del soggiorno per il VoA.
  • Nella lista dei 30 giorni, gli ingressi via terra o tramite posti di controllo designati sono generalmente limitati a due volte per anno solare, eccetto Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore o una nazionalità indicata dal Ministro.

Testo ufficiale

La lingua ufficiale della Gazzetta Reale è il thailandese. Il testo Italiano è una traduzione non ufficiale di cortesia per consentire la localizzazione successiva. Non è una traduzione ufficiale del governo.

Una guida precedente discuteva le voci sulla riduzione a 30 giorni mentre la regola dei 60 giorni era ancora in vigore. Il contesto è qui: Voci sulla riduzione a 30 giorni vs realtà del 2026.

Domande

QQuando entra in vigore la regola dei 30 giorni?

Le notifiche entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del 31 agosto 2026, quindi circa il 15 settembre 2026.

QIl timbro di 60 giorni già presente nel mio passaporto rimane valido?

Un timbro già rilasciato rimane valido fino alla data stampata su di esso. Le nuove entrate dopo la data di entrata in vigore ricevono il nuovo periodo.

QLa nuova esenzione è ancora valida per lavoro o per affari a breve termine?

No. Il caso speciale del 2024 copriva turismo, lavoro o affari a breve termine. La lista sostitutiva dei 30 giorni è per il turismo.

QCosa succede alle frontiere terrestri per i paesi della lista dei 30 giorni?

Gli ingressi tramite canali designati o valichi di confine sono generalmente limitati a due volte per anno solare. Malaysia, Brunei, Indonesia e Singapore sono esclusi, e il Ministro può designare altri. Queste notifiche non impongono un limite di visite per gli arrivi aeroportuali.

QSeychelles e Mauritius hanno la stessa eccezione per i valichi di confine?

No. La notifica dei 15 giorni limita anche gli ingressi tramite canali designati o valichi di confine a due volte per anno solare, ma l'unica eccezione scritta lì è una nazionalità designata dal Ministro. Non menziona Malaysia, Brunei, Indonesia o Singapore.

QCosa è cambiato per il Visa on Arrival?

La lista del VoA del 15 luglio 2024 è stata abrogata. La nuova lista comprende Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Il VoA è un visto a pagamento al posto di controllo, non un'esenzione dal visto. Queste quattro notifiche non fissano un limite di frequenza delle visite né una durata del soggiorno per il VoA.

Altri timbri nello stesso provvedimento

Esenzione di 15 giorni, visto all'arrivo e con quale frequenza è possibile entrare

Esenzione di 30 giorni

Due volte l'anno alle frontiere terrestri

Gli ingressi tramite canali designati o valichi di confine sono generalmente limitati a due volte per anno solare, eccetto Malesia, Brunei, Indonesia, Singapore o una nazionalità indicata dal Ministro. Gli arrivi aeroportuali non hanno un limite di visite in queste notifiche.

Esenzione di 15 giorni

Seychelles, Mauritius

Solo turismo, 15 giorni, non 30. Gli ingressi via terra o tramite posti di controllo designati sono anch'essi limitati a due volte per anno solare, a meno che il Ministro non escluda una nazionalità. Questa notifica non nomina i quattro paesi dell'ASEAN.

Visto all'arrivo

Azerbaigian, Bielorussia, Serbia

Un visto a pagamento al posto di controllo, non un'esenzione dal visto. Queste quattro notifiche non fissano un limite di frequenza delle visite per il VoA e non indicano la durata del soggiorno.

Serve un soggiorno più lungo?

30 giorni non costituiscono un visto per soggiorno prolungato

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