31 agosto 2026

L'esenzione dal visto per la Thailandia torna a 30 giorni

L'esenzione speciale di 60 giorni del 15 luglio 2024 per turismo, lavoro o affari di breve durata è annullata. A partire da circa il 15 settembre 2026, i titolari dei passaporti elencati avranno 30 giorni solo per turismo.

Entrerà in vigore tra

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04Sec

15 settembre 2026

Documenti della Gazzetta Reale

Pagina 28

Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Cancellazione della Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024)

Considerato che è opportuno abrogare l'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale, tenendo conto della sicurezza nazionale, dell'economia e della promozione del turismo del Paese;

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge sull'Immigrazione, B.E. 2522 (1979), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. La Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo, lavoro o affari di breve durata sono esentati dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a sessanta giorni come caso speciale, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024), è abrogata.

Clausola 2. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 31

Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni

Considerato che è opportuno rivedere l'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale, tenendo conto della sicurezza nazionale, dell'economia nonché della promozione del turismo del Paese;

Ai sensi della clausola 13 del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. Sono abrogati i seguenti:

(1) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, datata 4 marzo B.E. 2562 (2019);

(2) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni (n. 2), datata 21 giugno B.E. 2565 (2022).

Clausola 2. L'elenco dei Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni è designato come segue:

(1) Commonwealth dell'Australia

(2) Repubblica d'Austria

(3) Regno del Bahrein

(4) Regno del Belgio

(5) Repubblica di Bulgaria

(6) Regno del Bhutan

(7) Brunei Darussalam

(8) Canada

(9) Repubblica di Croazia

(10) Repubblica di Cipro

(11) Repubblica Ceca

(12) Regno di Danimarca

(13) Repubblica di Estonia

(14) Repubblica delle Figi

(15) Repubblica di Finlandia

(16) Repubblica di Francia

(17) Georgia

(18) Repubblica Federale di Germania

(19) Repubblica Ellenica (Grecia)

(20) Ungheria

(21) Repubblica d'Islanda

(22) Repubblica d'Indonesia

(23) Repubblica dell'India

(24) Irlanda

(25) Stato di Israele

(26) Repubblica Italiana

(27) Giappone

(28) Regno Hashemita di Giordania

(29) Stato del Kuwait

(30) Repubblica Kirghisa (Kirghizistan)

(31) Repubblica di Lettonia

(32) Principato del Liechtenstein

(33) Repubblica di Lituania

(34) Granducato di Lussemburgo

(35) Repubblica di Malta

(36) Malesia

(37) Repubblica delle Maldive

(38) Regno dei Paesi Bassi

(39) Nuova Zelanda

(40) Regno di Norvegia

(41) Sultanato dell'Oman

(42) Repubblica delle Filippine

(43) Repubblica di Polonia

(44) Repubblica del Portogallo

(45) Stato del Qatar

(46) Romania

(47) Regno dell'Arabia Saudita

(48) Repubblica di Singapore

(49) Repubblica Slovacca (Slovacchia)

(50) Repubblica di Slovenia

(51) Repubblica del Sudafrica

(52) Regno di Spagna

(53) Regno di Svezia

(54) Confederazione Svizzera

(55) Taiwan

(56) Repubblica di Turchia

(57) Ucraina

(58) Emirati Arabi Uniti

(59) Regno Unito

(60) Stati Uniti d'America

Clausola 3. I titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che sono esentati dai requisiti di visto per motivi turistici e che sono autorizzati a entrare temporaneamente nel Regno ai sensi della clausola 2, nel caso di ingresso attraverso un varco designato presso un controllo di immigrazione o a un posto di confine terrestre, possono entrare nel Regno non più di due volte per anno solare, salvo che una persona avente la nazionalità della Malaysia, del Brunei Darussalam, della Repubblica di Indonesia o della Repubblica di Singapore, o una persona avente la nazionalità di un altro Paese designato dal Ministro, possa entrare nel Regno più di due volte per anno solare.

Clausola 4. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 29

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31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a quindici giorni

Considerato che si ritiene opportuno procedere in tal senso per promuovere le relazioni internazionali e tutelare gli interessi complessivi del Regno di Thailandia, sulla base della reciprocità;

Ai sensi della clausola 13 del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. L'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a quindici giorni è designato come segue:

(1) Repubblica delle Seychelles

(2) Repubblica di Mauritius

Clausola 2. I titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che sono esentati dai requisiti di visto per motivi turistici e che sono autorizzati a entrare temporaneamente nel Regno ai sensi della clausola 1, nel caso di ingresso attraverso un varco designato presso un controllo di immigrazione o a un posto di confine terrestre, possono entrare nel Regno non più di due volte per anno solare, fatto salvo il caso in cui una persona avente la nazionalità di un Paese designato dal Ministro possa entrare nel Regno più di due volte per anno solare.

Clausola 3. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pagina 30

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31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor

Notifica del Ministero dell'Interno

Oggetto: Designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione

Considerato che è opportuno rivedere l'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale;

Ai sensi della clausola 6, secondo comma, del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:

Clausola 1. La Notifica del Ministero dell'Interno relativa alla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione, datata 15 luglio B.E. 2567 (2024), è abrogata.

Clausola 2. L'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno possono ottenere un visto all'arrivo presso un posto di controllo dell'immigrazione è designato come segue:

(1) Repubblica dell'Azerbaigian

(2) Repubblica di Bielorussia

(3) Repubblica di Serbia

Clausola 3. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

Primo Ministro

Anutin Charnvirakul

Ministro dell'Interno

Pacchetto in giornata

Altre tre notifiche pubblicate insieme alla modifica da 60 a 30 giorni

  • Esenzione dal visto di 15 giorni per Seychelles e Mauritius.
  • Il Visa on Arrival è limitato ad Azerbaigian, Bielorussia e Serbia.
  • Le entrate senza visto tramite frontiera terrestre sono generalmente limitate a due volte per anno solare, con eccezioni per l'ASEAN.

Testo ufficiale

La lingua ufficiale della Gazzetta Reale è il thailandese. Il testo Italiano è una traduzione non ufficiale di cortesia per consentire la localizzazione successiva. Non è una traduzione ufficiale del governo.

Una guida precedente discuteva le voci sulla riduzione a 30 giorni mentre la regola dei 60 giorni era ancora in vigore. Il contesto è qui: Voci sulla riduzione a 30 giorni vs realtà del 2026.

Domande

QQuando entra in vigore la regola dei 30 giorni?

Le notifiche entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del 31 agosto 2026, quindi circa il 15 settembre 2026.

QIl timbro di 60 giorni già presente nel mio passaporto rimane valido?

Un timbro già rilasciato rimane valido fino alla data stampata su di esso. Le nuove entrate dopo la data di entrata in vigore ricevono il nuovo periodo.

QLa nuova esenzione è ancora valida per lavoro o per affari a breve termine?

No. Il caso speciale del 2024 copriva turismo, lavoro o affari a breve termine. La lista sostitutiva dei 30 giorni è per il turismo.

QCosa succede ai valichi di frontiera terrestri?

Gli ingressi per turismo esenti da visto attraverso un canale d'immigrazione designato o un valico di frontiera terrestre sono generalmente limitati a due volte per anno solare. Fanno eccezione Malesia, Brunei, Indonesia e Singapore, e il Ministro può designarne altri.

QCosa è cambiato per il Visa on Arrival?

La lista del Visa on Arrival (VoA) del 15 luglio 2024 è stata abrogata. La nuova lista comprende Azerbaigian, Bielorussia e Serbia.

Serve un soggiorno più lungo?

30 giorni non costituiscono un visto per soggiorno prolungato

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