Pagina 31
Vol. 143
GAZZETTA UFFICIALE
31 agosto B.E. 2569
Edizione speciale 207 Ngor
Notifica del Ministero dell'Interno
Oggetto: Designazione dell'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni
Considerato che è opportuno rivedere l'elenco di Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, affinché risulti appropriato e coerente con la situazione attuale, tenendo conto della sicurezza nazionale, dell'economia nonché della promozione del turismo del Paese;
Ai sensi della clausola 13 del Regolamento Ministeriale che prescrive norme, procedure e condizioni per l'esame dei visti, l'esenzione e il cambiamento della tipologia di visto, B.E. 2545 (2002), il Primo Ministro e il Ministro dell'Interno, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio B.E. 2569 (2026), emanano la seguente Notifica:
Clausola 1. Sono abrogati i seguenti:
(1) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni, datata 4 marzo B.E. 2562 (2019);
(2) Notifica del Ministero dell'Interno sulla designazione dell'elenco dei Paesi i cui titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che entrano nel Regno temporaneamente per turismo sono esentati dai requisiti di visto e autorizzati a soggiornare nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni (n. 2), datata 21 giugno B.E. 2565 (2022).
Clausola 2. L'elenco dei Paesi e territori i cui titolari di passaporti o documenti in luogo del passaporto che entrano temporaneamente nel Regno per turismo sono esenti dall'obbligo di visto e autorizzati a rimanere nel Regno per un periodo non superiore a trenta giorni è designato come segue:
(1) Commonwealth dell'Australia
(2) Repubblica d'Austria
(3) Regno del Bahrein
(4) Regno del Belgio
(5) Repubblica di Bulgaria
(6) Regno del Bhutan
(7) Brunei Darussalam
(8) Canada
(9) Repubblica di Croazia
(10) Repubblica di Cipro
(11) Repubblica Ceca
(12) Regno di Danimarca
(13) Repubblica di Estonia
(14) Repubblica delle Figi
(15) Repubblica di Finlandia
(16) Repubblica di Francia
(17) Georgia
(18) Repubblica Federale di Germania
(19) Repubblica Ellenica (Grecia)
(20) Ungheria
(21) Repubblica d'Islanda
(22) Repubblica d'Indonesia
(23) Repubblica dell'India
(24) Irlanda
(25) Stato di Israele
(26) Repubblica Italiana
(27) Giappone
(28) Regno Hashemita di Giordania
(29) Stato del Kuwait
(30) Repubblica Kirghisa (Kirghizistan)
(31) Repubblica di Lettonia
(32) Principato del Liechtenstein
(33) Repubblica di Lituania
(34) Granducato di Lussemburgo
(35) Repubblica di Malta
(36) Malesia
(37) Repubblica delle Maldive
(38) Regno dei Paesi Bassi
(39) Nuova Zelanda
(40) Regno di Norvegia
(41) Sultanato dell'Oman
(42) Repubblica delle Filippine
(43) Repubblica di Polonia
(44) Repubblica del Portogallo
(45) Stato del Qatar
(46) Romania
(47) Regno dell'Arabia Saudita
(48) Repubblica di Singapore
(49) Repubblica Slovacca (Slovacchia)
(50) Repubblica di Slovenia
(51) Repubblica del Sudafrica
(52) Regno di Spagna
(53) Regno di Svezia
(54) Confederazione Svizzera
(55) Taiwan
(56) Repubblica di Turchia
(57) Ucraina
(58) Emirati Arabi Uniti
(59) Regno Unito
(60) Stati Uniti d'America
Clausola 3. I titolari di passaporti o di documenti in luogo del passaporto che sono esentati dai requisiti di visto per motivi turistici e che sono autorizzati a entrare temporaneamente nel Regno ai sensi della clausola 2, nel caso di ingresso attraverso un varco designato presso un controllo di immigrazione o a un posto di confine terrestre, possono entrare nel Regno non più di due volte per anno solare, salvo che una persona avente la nazionalità della Malaysia, del Brunei Darussalam, della Repubblica di Indonesia o della Repubblica di Singapore, o una persona avente la nazionalità di un altro Paese designato dal Ministro, possa entrare nel Regno più di due volte per anno solare.
Clausola 4. La presente Notifica entrerà in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annunciato il 26 agosto B.E. 2569 (2026)
Anutin Charnvirakul
Primo Ministro
Anutin Charnvirakul
Ministro dell'Interno